Il regima IVA per il commercio elettronico
Applicazione IVA su commercio elettronico
Commercio indiretto (vendita di beni)
| Fornitore | Acquirente | Tipo | Procedura |
| Italiano soggetto passivo |
Comunitario soggetto passivo |
B2B | Cessione intracomunitaria Fattura senza iva art.41 DL331/93 |
| Italiano soggetto passivo |
Comunitario Privato |
B2C | Vendita a distanza (nota 1) |
| Italiano soggetto passivo |
Extra Ue soggetto passivo |
B2B | Esportazione Fattura senza iva art 8ca DPR633 |
| Italiano soggetto passivo |
Extra Ue Privato |
B2C | Esportazione Fattura senza iva art 8ca DPR633 |
| Comunitario soggetto passivo | Italiano soggetto passivo |
B2B | Acquisto intracomunitario Autofatturazione art.46 DL331/93 |
| Comunitario soggetto passivo | Italiano Privato |
B2C | Vendita a distanza (nota 2) |
| Extracomunitario soggetto passivo | Italiano Privato |
B2C | Importazione (nota 3) |
| Extracomunitario soggetto passivo | Italiano soggetto passivo |
B2B | Importazione (nota 3) |
Nota 1
Per le cessioni che avvengono dall'Italia verso uno Stato comunitario le regole variano a seconda della condizione del cedente.
Tali cessioni risultano:
L'operazione è una vendita a distanza effettuata e soggetta ad IVA in Italia. Se il cedente comunitario che invia i beni dal suo Paese non possiede una stabile organizzazione nel nostro territorio o non si è identificato direttamente, deve nominare un rappresentante fiscale per assolvere l'imposta in Italia. Peraltro, se il cedente comunitario effettua vendite a distanza nel nostro Paese, al di sotto del limite annuo di 27.888,67 Euro, versa l'imposta nello Stato membro di partenza dei beni stessi, a meno che non scelga di applicare l'imposta in Italia.
Nota 3
L'operazione è imponibile in Italia; l'acquirente provvede alla liquidazione e al versamento dell'IVA (e degli eventuali dazi) attraverso l'apposita dichiarazione doganale (DAU IM). Tuttavia, in base ad accordi internazionali conclusi dall'Unione Europea, gli invii di piccoli pacchetti di valore inferiore ai 22 Euro sono, in ogni caso, esonerati da qualsiasi imposta
Per le cessioni che avvengono dall'Italia verso uno Stato comunitario le regole variano a seconda della condizione del cedente.
Tali cessioni risultano:
-
imponibili in Italia se il volume delle vendite effettuate dal cedente italiano verso uno Stato comunitario nell'anno precedente e in quello in corso è inferiore a 79.534,67 Euro e alla minor somma prevista nello Stato di destinazione;
in questo caso il cedente emette la fattura con IVA secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia; - imponibile nello Stato dell'acquirente se il citato volume di cessioni sarà superiore a 79.534,67 Euro o alla minor somma stabilita nello Stato di destinazione, ovvero se l'operatore avrà optato per il regime ordinario.
In questo caso il cedente nazionale sì dovrà identificare direttamente o nominare un rappresentante nel Paese del consumatore.
L'operazione è una vendita a distanza effettuata e soggetta ad IVA in Italia. Se il cedente comunitario che invia i beni dal suo Paese non possiede una stabile organizzazione nel nostro territorio o non si è identificato direttamente, deve nominare un rappresentante fiscale per assolvere l'imposta in Italia. Peraltro, se il cedente comunitario effettua vendite a distanza nel nostro Paese, al di sotto del limite annuo di 27.888,67 Euro, versa l'imposta nello Stato membro di partenza dei beni stessi, a meno che non scelga di applicare l'imposta in Italia.
Nota 3
L'operazione è imponibile in Italia; l'acquirente provvede alla liquidazione e al versamento dell'IVA (e degli eventuali dazi) attraverso l'apposita dichiarazione doganale (DAU IM). Tuttavia, in base ad accordi internazionali conclusi dall'Unione Europea, gli invii di piccoli pacchetti di valore inferiore ai 22 Euro sono, in ogni caso, esonerati da qualsiasi imposta
Cessione dei beni virtuali (fornitura di servizi)
In vigore dal 1/07/2003 al 30/06/2006->31/12/2006 ->31/12/2008 -> in via definitiva dal 1/1/2010*| Fornitore | Acquirente | Paese tassazione | Tipo | Procedura |
| Comunitario soggetto passivo | Comunitario soggetto passivo | Acquirente | B2B | Acquirente procede alla autofatturazione |
| Comunitario soggetto passivo | Privato residente in Paese Ue | Fornitore | B2C | Applicata Iva del Paese del fornitore |
| Comunitario soggetto passivo | Privato residente Extra Ue | Acquirente | B2C | Operazione non imponibile |
| Extracomunitario soggetto passivo | Privato residente in Paese Ue | Acquirente | B2C | Procedura operativa particolare |
| Extracomunitario soggetto passivo | Comunitario soggetto passivo | Acquirente | B2B | Acquirente procede alla autofatturazione |
Conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva 2006/138/CE del 19 dicembre 2006 che sostituisce la Direttiva 2006/58/CE del 27 giugno 2006, il periodo di attuazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, è esteso per ulteriori 2 anni fino al 31 dicembre 2008.
Conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, il periodo di attuazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, è esteso fino al 31 dicembre 2009 e diventa definitivo a partire dal 1 gennaio 2010.
Fonte: V@T on e-services
Ultimo aggiornamento: 22/1/2010
