Dalla Redazione

Aspetti legali e regolatori del Commercio Elettronico


dell' Avv.Orsolina della Queva

Il Commercio Elettronico costituirà uno dei fattori chiave della Global Information Infrastructure ed una pietra miliare della Società Informatica (come si legge nel documento preparato per la Conferenza Diplomatica a Bonn nel 1997).
Per Commercio Elettronico si intende l'utilizzo di sistemi telematici per mezzo di computer, per concludere transazioni commerciali direttamente a casa del consumatore (commercio on line).

A livello nazionale i maggiori ostacoli al decollo del Commercio Elettronico sono stati eliminati con importanti atti emanati dal Governo con portata veramente innovativa e rivoluzionaria.

Gli aspetti tecnico-legali che possono interessare il Commercio Elettronico in Italia ricoprono le discipline sulla riservatezza, il riconoscimento legale della firma digitale e tutta la disciplina specifica del processo di compravendita.

Il documento generato con strumenti informatici o telematici ed i contratti stipulati nelle stesse forme sono, oggi, validi a tutti gli effetti di legge: civili, contabili, fiscali, processual-probatori e questo a prescindere dalla loro trasposizione su supporto cartaceo. La firma digitale, come il documento elettronico, ha validità giuridica e sostituisce l'apposizione di sigilli, contrassegni o marchi di qualsiasi genere.
Non sarà più cartaceo neppure l'autenticazione della firma, poiché i notai potranno autenticare la firma digitale apponendo, a loro volta, la propria firma digitale.
Il documento elettronico, sottoscritto con la firma digitale, ha efficacia di scrittura privata, e la sottoscrizione autografa dell'atto cartaceo viene equiparata all'apposizione della firma digitale sull'atto elettronico: è risolto così anche il problema dell'identità delle parti contraenti.

Nel Commercio Elettronico rientrano le "vendite via Internet", classica forma di vendita a distanza dove acquirente e venditore vengono messi in contatto da uno strumento informatico ed il contratto è giuridicamente concluso quando l'acquirente invia la propria comunicazione di acquisto.
Ai contratti stipulati per via telematica si applicano le norme sui contratti previste dal Codice Civile.
Infatti una compravendita resta tale anche se conclusa tramite Internet.
La vendita avviene mediante una rappresentazione virtuale del suo oggetto ed il consumatore ha l'opportunità di esaminare realmente i beni acquistati solo al momento della loro consegna.

La compravendita, in particolare, è un istituto che per essere perfetto richiede che alcuni punti siano verificati:

  1. la buona volontà delle parti a perfezionare il negozio (consenso delle parti) e la cura del "buon padre di famiglia" nel verificare la corrispondenza tra dichiarazione ed attese, per cui sulla base delle aspettative ognuna delle parti ottiene benefici dallo scambio di beni oggetto della trattativa;
  2. la garanzia per evizione e per vizi dei beni scambiati: il venditore virtuale ha l'obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa senza che nessun altro possa pretendere di esserne proprietario ed anche garantire che l'oggetto sia immune da difetti che lo rendano inidoneo all'uso e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
  3. la possibilità di essere integrati in caso di difetti o frode. Può essere ragionevole indicare per il Commercio Elettronico di beni di valore contenuto il riferimento alle leggi già in essere per le televendite o vendite per corrispondenza in cui è indicato il diritto, non rinunciabile, per il compratore di ritirarsi dall'acquisto entro sette giorni dalla firma del contratto o dal ricevimento della merce, altrimenti si presume la volontà di perfezionamento del negozio.
Se il contratto viene stipulato tra persone che appartengono a stati diversi, qualsiasi problema sollevato è risolto dalle Convenzioni internazionali, oggi esistenti, che consentono di individuare la legge applicabile: Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, ratificata in Italia con Legge 18/12/1984 n.975 e Convenzione di Vienna dello stesso anno sulla vendita internazionale di beni mobili ratificata con Legge 11/12/1985 n.765.

Si è avvertita la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in questo campo per affrontare gli ostacoli che limitano la piena affermazione del Commercio Elettronico e per garantire che i benefici siano disponibili in Europa e in tutto il mondo: si deve tendere all'armonizzazione delle varie legislazioni ed al reciproco riconoscimento; non si devono assoggettare le transazioni elettroniche ad un regime fiscale più oneroso di quello applicato alla transazione normale; è necessario garantire la libera circolazione dei servizi e dei prodotti.
Se, invece, il contratto viene concluso nell'ambito dello stesso paese, la legge esistente contiene i principi per poter individuare il momento ed il luogo della conclusione del contratto: in Italia si applicheranno, le norme degli articoli 1326 e seguenti del Codice Civile relative, appunto, ai contratti.

Agli indubbi vantaggi che il Commercio Elettronico porta alle imprese ed ai consumatori, si accompagnano, tuttavia, nuove sfide e nuovi rischi per chi compra e per chi vende, dovuti anche alla dimensione globale del fenomeno.
Vi è l'esigenza di creare fiducia e confidenza tra le parti in gioco.
Alcuni fattori devono essere affrontati e risolti e sono determinanti per poter diffondere il sistema del Commercio Elettronico:
  1. la fiducia nel sistema da parte degli operatori (banche, commercianti, acquirenti) del sistema beni-moneta virtuale, proprio perché la lealtà reciproca e la trasparenza del sistema servono a mantenere elevato il grado di accettazione del sistema stesso;
  2. la sicurezza del sistema, ovvero la capacità di evitare truffe o di identificarle e neutralizzarle, evitando conseguenze negative per gli operatori;
  3. la resistenza al cambiamento, fatto ben noto di costume e di comportamento. Il Commercio Elettronico può essere proposto ma non forzato e si deve lasciare aperta la strada tradizionale per coloro che non sono disposti ad accettare il cambiamento.
L'abitudine all'uso dei sistemi elettronici e di Internet e la presa di coscienza della loro affidabilità permetteranno il superamento di questi ostacoli.

Quadro regolamentare del Commercio Elettronico in Italia:

§ Decreto legislativo 50/92, Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
§ Legge 675/96, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (cd. Legge sulla privacy).
§ Legge 59/97, Validità giuridica del documento informatico e firma digitale.
§ Legge 249/97, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
§ D.P.R. 318/97, Liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'installazione e alla fornitura delle reti.
§ D.P.R. 513/97, Regolamento recante i criteri e le modalità di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'art.15 della Legge n.59/97.
§ Decreto legislativo 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4 della Legge n.59/97.
§ Decreto legislativo 185/99, Attuazione della direttiva 97/7 relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.