Dalla Redazione

Regole sul commercio elettronico


Circ. Industria 3487/C del 1 giugno 2000

Applicazione del DLeg n.114 del 31 marzo 1998. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

Scheda riassuntiva
a cura della Redazione di Carrello.it



A chi si rivolge:
La circolare si applica solo alla vendita di beni (i servizi sono esclusi). I soggetti interessati sono coloro che svolgono attività economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.

Tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione. Restano escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale.


Comunicazione al Comune:
L'attività di commercio elettronico è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr. comma 1).

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1).
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma 1).
°) nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
°) in caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 del predetto art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale".

Modulistica:
fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1[4], del decreto n. 114.
In attesa della modulistica definitiva, la Camera di Commercio di Udine, ha predisposto un modello con il quale effettuare la documentazione.
(Dalla URL: http://www.ud.camcom.it/sportello/frame.htm selezionare Ufficio commercio e scegliere C per commercio elettronico)


Una volta che il sito è operativo, non bisogna dimenticarsi della tutela del consumatore.

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma 2).
E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2).

Informazioni per il consumatore.
Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso.

Conferma scritta delle informazioni
Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza.

Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi.

Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999)() con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene.

Esecuzione del contratto.

Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.


Consulta la Circolare 3487/C